RIFLESSI CONTABILI DEL PNRR SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

DEROGHE 1: L’art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.

 

deroga al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la regola generale in caso di trasferimenti a rendicontazione è che l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.

DEROGHE 2: L'art. 6-bis del D.l. 152/2021, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del PNRR destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

 

 

DEROGHE 3: L'art. 15, comma 4-bis, del D.l. 77/2021 consente agli enti in esercizio provvisorio di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

la finalità è quella di accelerare l'esecuzione dei progetti rientranti nel PNRR,

 

 

DEROGHE 4:L’art. 15, comma 3 del D.l. 77/2021 riconosce la possibilità di utilizzare le risorse assegnate per l’attuazione del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018

l’applicazione dell’avanzo vincolato da fondi PNRR è consentita senza limitazioni anche agli enti in disavanzo.

 

ADEMPIMENTI CONTABILI. PERIMETRAZIONI CAPITOLI DI ENTRATA ED USCITA RELATIVI AL PIANO - D. MEf 11 ottobre 2021 art. 3 comma 3

Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

ADEMPIMENTI CONTABILI. GESTIONE DELLA CASSA - D. MEf 11 ottobre 2021 art. 2

 

L'art. 9, c. 6, del dl 152/2021 prevede:la possibilita' di anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori.

Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio decreto, puo' disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

 

D. MEf 11 ottobre 2021 art. 2 prevede che Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalita': anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione puo' essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operativita' dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita'; una o piu' quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni. 4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalita' del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasf

 

ADEMPIMENTI CONTABILI.VINCOLO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA

L'elemento perno su cui ruota tutto il sistema di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, per il quale e' stato approntato il sistema Regis:

PREFERIBILE UN SOTTOCONTO PER CIASCUN CUP

 

SPESE DEL PERSONALE DL 80 DEL 2021 ART 1 C.1 E CIRCOLARE RGS 4 DEL 2022

La circolare Rgs n. 4/2022 ha specificato le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR possono essere imputati nei quadri economici delle opere.

Non sono rendicontabili le spese di personale impiegato in mansioni amministrative o in attività di preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi alle strutture operative.

Parimenti sono da escludere le spese di personale assunto per svolgere azioni di informazione, comunicazione o consultazione degli stakeholders.

1. Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.

 

Le modalità di contabilizzazione sembrano essere analoghe a quelle previste per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, per cui gli impegni di spesa sono essere assunti a carico degli stanziamenti riguardanti i lavori, al titolo II, con contestuale emissione dell'ordine di pagamento al titolo III delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Gli stipendi (e relative imposte e oneri riflessi) sono poi impegnati tra le spese di personale (titolo I), nel rispetto dei vigenti principi contabili. La copertura di queste spese è costituita dall'accertamento di entrata al titolo III, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

 

 

 

 

 

 

 

»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» 


Informazioni generali sul sito